Art. 3.

      1. Il prezzo all'origine dei prodotti deve essere indicato nella etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare anche il prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso.